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Un grazie alla Direzione Regionale dell’INPS che finalmente ha ottenuto un definitivo chiarimento sulla vicenda della neutralizzazione dei periodi di sospensione dell’attività lavorativa dalla Direzione Centrale.

Vogliamo ricostruire, ancora una volta, i principali passaggi della vicenda per fornire una corretta informazione ai lavoratori e a tutti gli uffici che ci leggono.

Le OO.SS. CGIL CISL UIL, nel mese di luglio u.s., nella considerazione che numerose domande di NASPI venivano respinte, avevano chiesto al Direttore della sede Regionale INPS di ribadire, con apposita comunicazione, il parere reso dalla Direzione Centrale INPS Prestazioni al Sostegno del reddito, su conforme indirizzo del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, riguardante la determinazione della sussistenza dei requisiti necessari all’indennità di disoccupazione dei lavoratori dello IAL Sicilia.

In data 01/08/2017, accogliendo le sollecitazioni di CGIL CISL UIL, diramava a tutte le sedi la mail istituzionale n. 16672, peraltro chiarissima anche per i non addetti ai lavoro, con la quale, forniva ulteriori chiarimenti operativi, e riaffermava la pacifica estensione del parere già reso dall’INPS nazionale a tutti gli altri lavoratori che si fossero ritrovati in situazioni analoghe. Invitava le sedi, altresì, a riesaminare d’ufficio eventuali istanze di NASPI che fossero state rigettate in presenza della fattispecie descritta.

La nota accelerò le istruttorie, all’epoca in corso, delle pratiche NASPI di alcuni ex dipendenti dell’Anfe Regionale dimessisi per giusta causa prima del licenziamento collettivo.

La Direzione Regionale ha fatto di più, per sgombrare il campo da ogni residuo dubbio sulla pacifica neutralizzazione dei periodi di sospensione non coperti da contribuzione, ha inoltrato alla Direzione Centrale una ulteriore richiesta di chiarimenti avente per oggetto “determinazione dei requisiti necessari alla liquidazione dell’indennità NASPI ai lavoratori dell’Anfe Sicilia”.

L’esito dei chiarimenti, pervenuto tramite posta istituzionale INPS in data 18/10/2017 n. 0032354 , ha confermato quanto già precedentemente sostenuto nei tavoli ufficiali dalla UIL Scuola: la neutralizzazione dei periodi deve essere operata sia ai fini della ricerca delle 30 giornate lavorate negli ultimi 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro sia ai fini della ricerca del requisito delle 13 settimane di contribuzione nel quadriennio precedente la cessazione del rapporto di lavoro. La mail istituzionale della Direzione Centrale ha eliminato dunque ogni dubbio sul requisito di accesso alla NASPI.