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La Direzione Generale del personale del MIUR ha pubblicato in data 9.11.2018 il bando di concorso straordinario finalizzato al reclutamento a tempo indeterminato del personale docente delle scuole dell’infanzia e primaria. Seguono le principali indicazioni.

  • Quando scade la presentazione della domanda?

La domanda deve essere presentata a partire dalle ore 9 del 12 novembre 2018 fino alle ore 23.59 del 12 dicembre 2018.

  • Come e dove si presenta la domanda?

I candidati presentano la domanda attraverso le funzioni del sistema informativo del Ministero (POLIS – Istanze OnLine), in un’unica regione, anche per più procedure concorsuali.

  • Chi può partecipare al concorso?

Possono partecipare al concorso i candidati in possesso di uno dei seguenti requisiti:

  • Titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito attraverso i corsi di laurea in scienze delle formazione primaria[1];
  • Diploma magistrale con valore abilitante (compreso diploma sperimentale a indirizzo linguistico)[2], conseguiti entro l’anno scolastico 2001/02. Gli aspiranti in possesso del diploma triennale di scuola magistrale possono partecipare unicamente alla procedura concorsuale prevista per la scuola dell’infanzia.
  • Per le procedure concernenti i posti di sostegno nella scuola dell’infanzia e primaria, oltre al possesso dei rispettivi titoli di accesso, è richiesto il possesso dello specifico titolo di specializzazione.

 

  • Bisogna possedere anche il servizio?

Sì. Per partecipare alle procedure concorsuali bisogna aver svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, presso le scuole statali (non è valutabile, ai fini dell’accesso, il servizio svolto nelle scuole paritarie), almeno due anni di servizio specifico anche non continuativo, rispettivamente nella scuola dell’infanzia o primaria, su posto comune e/o di sostegno.

 

  • E per partecipare al concorso straordinario su posti di sostegno?

Per partecipare alla procedura concorsuale per i posti di sostegno nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole primarie, oltre ai requisiti di cui al punto precedente[3], è richiesto il possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno[4].

 

  • Come si calcola l’anno di servizio?

È considerato anno scolastico intero il servizio prestato per almeno 180 giorni, anche non continuativi, oppure il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale (ovvero fino al termine delle attività nella scuola dell’infanzia). Non è possibile sommare servizi che afferiscono ad anni scolastici diversi.

 

  • Sono previste ammissioni con riserva?

Sì. Sono ammessi con riserva[5]:

  • Coloro che, avendo conseguito i titoli di studio all’estero, abbiano presentato la domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti del MIUR entro la data ultima per la presentazione delle domande;
  • Coloro che partecipano al concorso per sostegno e conseguono il titolo di specializzazione entro il 1° dicembre 2018.

 

  • E i candidati residenti all’estero?

I candidati residenti all’estero, qualora non in possesso delle credenziali di accesso al sistema informativo per la presentazione della domanda, le possono acquisire presso la sede dell’Autorità Consolare Italiana.

 

  • Per la partecipazione al concorso i candidati devono sostenere delle spese?

Sì. È previsto il pagamento di un contributo di “segreteria” di euro 10 per ciascuna procedura per cui si concorre. Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto intestato a: Sezione di Tesoreria 348 Roma succursale. IBAN: IT28S0100003245348013241000. Causale: «regione – grado di scuola/tipologia di posto – nome e cognome – codice fiscale del candidato» e dichiarato al momento della presentazione della domanda tramite il sistema POLIS.

  • Come si articola il concorso?

Il concorso si articola in una prova orale di natura didattico-metodologica e nella successiva valutazione dei titoli.

La prova orale ha una durata massima complessiva di 45 minuti[6], fermi restando i tempi aggiuntivi per gli ausili necessari agli aspiranti con disabilità.

 

  • È prevista anche la conoscenza di lingue straniere?

Sì.

  • Per la scuola dell’infanzia si valuta la comprensione scritta (lettura) e produzione orale (parlato) in una delle quattro lingue comunitarie tra francese, inglese, spagnolo e tedesco, almeno al livello B2 del QCER per le lingue.
  • Per la scuola primaria – al fine del conseguimento dell’idoneità all’insegnamento della lingua inglese – la prova orale valuta l’abilità di comprensione scritta (lettura) e produzione orale (parlato) in lingua inglese, almeno di livello B2 del QCER per le lingue.
  • Relativamente al concorso per posti di sostegno, con riferimento alle lingue straniere, si applicano le stesse regole di cui sopra relative ai posti comuni per infanzia e primaria[7].

 

  • Come avviene la valutazione complessiva della prova orale e dei titoli?

La commissione ha a disposizione un punteggio massimo di 30 punti per la prova orale[8] e di 70 punti per i titoli[9]. Di questi ultimi massimo 20 vanno ai titoli di accesso e culturali e massimo 50 per i titoli di servizio.

 

  • Cosa succede dopo la prova orale?

La commissione, valutata la prova orale e i titoli, compila la graduatoria di merito straordinaria regionale.

 

  • Come vengono utilizzate le graduatorie?

Le graduatorie vengono utilizzate annualmente per le immissioni in ruolo, fino al loro esaurimento.

 

  • Quali posti sono destinati a questa procedura concorsuale?

Le assunzioni in ruolo sulla base delle graduatorie di merito straordinarie regionali saranno disposte sul 50% dei posti che residueranno dopo le immissioni in ruolo da concorso 2016[10].

 

  • Cosa comporta la nomina in ruolo?
  • L’immissione in ruolo da una delle graduatorie di merito regionali comporta la decadenza dalle altre graduatorie dello stesso concorso, nonché dalle graduatorie di istituto e dalle graduatorie ad esaurimento.
  • La rinuncia al ruolo da una delle graduatorie di merito regionali comporta la decadenza esclusivamente dalla relativa graduatoria. Si resta a pieno titolo nelle altre.

 

  • C’è qualche disposizione particolare per il periodo di prova?

Sì. I docenti immessi in ruolo saranno sottoposti al periodo di formazione e prova ai sensi del Decreto Ministeriale n. 850/2015, a eccezione di coloro che abbiano già superato positivamente il predetto periodo, a pieno titolo o con riserva, per il posto specifico.

 

 

[1] Si ritiene utile anche analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia.

[2] I titoli devono essere conseguiti presso gli istituti magistrali. Sono utili anche analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia.

[3] Si specifica che per la procedura concorsuale relativa ai posti di sostegno, il servizio è valido anche se prestato in mancanza del relativo titolo di specializzazione.

[4] È valido anche analogo titolo di specializzazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia.

[5] I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l’USR dispone l’esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura concorsuale.

[6] La prova orale si compone: per massimo 30 minuti, di una lezione-simulata, da condursi  anche attraverso l’impiego delle tecnologie  dell’informazione e della comunicazione, preceduta da un’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute. Per massimo 15 minuti, da interlocuzioni con il candidato, da parte della commissione, sui contenuti della lezione e anche ai fini dell’accertamento della conoscenza della lingua straniera.

[7]  Viene valutata, per la specifica procedura concorsuale relativa ai posti di sostegno, anche la competenza didattica speciale.

[8] Ai sensi dell’Allegato B del Decreto MIUR 17/10/2018 – GU n.250 del 26/10/2018 – sono previste apposite griglie di valutazione per le diverse procedure concorsuali.

[9] Ai sensi dell’Allegato C del Decreto MIUR 17/10/2018 – GU n.250 del 26/10/2018 – sono previste apposite griglie di valutazione per le diverse procedure concorsuali.

[10] Si ricorda che il Decreto Legge 87/2018 prevede che il 50% delle assunzioni in ruolo avvenga tramite scorrimento delle GaE (qualora esaurite le disponibilità si aggiungono a quelle previste per le procedure concorsuali), e il restante 50% attingendo dalle graduatorie del concorso ordinario 2016. Solamente dopo l’immissione in ruolo dei vincitori del concorso 2016, i posti destinati alle procedure concorsuali saranno destinati per il 50% alle graduatorie del concorso straordinario e per il restante 50% ai concorsi ordinari che saranno banditi a cadenza biennale.

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