close
Formazione Professionale

FIRMATO IL 1 MARZO IL CCNL PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 2024-2027

Si è concluso positivamente il 01 marzo 2024, con la sottoscrizione da parte di tutte le principali sigle sindacali (CISL Scuola, FLC CGIL, UIL Scuola RUA, SNALS Confsal), il rinnovo del CCNL 2024-2027 della Formazione Professionale la cui ipotesi era stata siglata il 5 dicembre scorso. La firma dopo dieci anni di attesa. “Un percorso lungo e difficile”, ha detto  Giuseppe D’Aprile, segretario generale Uil Scuola Rua sottolineando che è stata “portata a termine una delle rivendicazioni del nostro Congresso”.

Le innovazioni del nuovo CCNL 2024/2027

 Modifiche alla struttura del contratto

Art.19  Campo di applicazione  Viene esteso il campo di applicazione del contratto per comprendere tutti i soggetti di qualsiasi natura giuridica (anche consorziati) che andranno ad operare in un sistema ampio che va dalla IeFP ordinamentale fino ai servizi al lavoro e l’educazione degli adulti (anche in vista di una futura riforma del sistema).

Art. 20 Durata del contratto. Vigenza quadriennale della parte normativa del CCNL e di tutte le contrattazioni di secondo livello (regionale e di ente), con due bienni economici. Impegno all’apertura dei negoziati per il rinnovo dei contratti di secondo livello. Impegno alla ripresa delle contrattazioni per il secondo biennio del contratto collettivo nazionale entro settembre 2025.

Interventi di natura economica

Art. 3 Tutela degli enti bilaterali e meccanismi di compensazione. È prevista una quota aggiuntiva pari all’1,5% del salario lordo per i lavoratori delle aziende che non versano il contributo dovuto ad un ente bilaterale. L’intervento vale circa 30 euro medi ed entrata in vigore alla firma del contratto.

Art 25  – Rinnovo della tabella salariale. È previsto un aumento del salario tabellare del 3% a giugno ’24 (60 euro sul V livello di riferimento) e del 2% a settembre ’25 (40 euro sul V livello di riferimento).

Tabella salariali risultante dal cumulo dei due istituti sul V livello

  Gennaio 2024 Giugno 2024 Settembre 2025
Salario tabellare 1957,63 2017,63 2057,63
Con integrazione art. 3 1986,99 2047,89 2088,49

Inoltre viene inserito il sistema incentivante.1.000,00 euro una tantum da negoziare in contrattazione di II livello e la Sanità integrativa. Contributo pari a 7 euro/mese per l’adesione a fondi di assistenza sanitaria integrativa. L’attuazione richiederà l’adesione ad un fondo a livello nazionale o un intervento di armonizzazione a livello regionale, se la contrattazione di  secondo livello prevede già l’assistenza sanitaria integrativa.

Art.11 e 25  vengono confermati gli istituti delegati alla contrattazione di II livello, incluso il 3% minimo previsto per il fondo incentivi,

Art.26 Viene eliminata la retribuzione progressiva d’ingresso,

Art. 31  viene confermata la previdenza complementare affidata al fondo ESPERO.

Interventi sull’organizzazione del lavoro

ART. 37 – Orario dei formatori: articolazione dell’anno formativo .È possibile estendere a 46 settimane il calendario della formazione frontale, tenendo fisse le 800 ore annue. Restano ferme le 36 ore settimanali di lavoro per tutti i profili.

Orario dei formatori: attività complementari alla didattica. Alle ore di attività connesse alla didattica viene destinata una quota minima pari al 30% delle ore di formazione diretta. Nelle restanti ore, rispetto all’orario settimanale di 36 ore, verranno svolte le attività previste in declaratoria.

Mentre nell’allegato 10 profili Viene aggiunto un profilo dedicato ai servizi per il lavoro (case manager).

La sua disapplicazione, o il non includerlo, da parte delle amministrazioni regionali, tra i requisiti fondamentali ed irrinunciabili per l’ottenimento dell’accreditamento, significherebbe escludere colpevolmente i lavoratori  dal beneficio della previdenza integrativa, strumento prospettico di salvaguardia reddituale di primaria importanza. Consentire il ricorso a qualsiasi CCNL per la gestione del personale impegnato nelle attività di formazione professionale significherebbe, in buona sostanza, danneggiare materialmente i dipendenti e favorire la permanenza di un sistema formativo di bassa qualità, poco efficace e ben distante dagli obiettivi che la stessa riforma in discussione alla Camera indica come irrinunciabili.

Questa è la testimonianza che quando i contratti sono migliorativi rispetto ai precedenti si sottoscrivono.