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Formazione Professionale

EMERGENZA COVID-19: CIG (Cassa Integrazione Guadagni) Richiesta di anticipazione

E’ stata sottoscritta fra Parti Sociale e ABI una Convenzione in tema di Anticipazione CIG (Cassa Integrazione Guadagni) del 30.03.2020, consente ai tutti i lavoratori posti in ammortizzatore sociale  di richiedere l’erogazione dell’anticipazione dei trattamenti di integrazione al reddito di cui dagli artt. da 19 a 22 del D.L. n.18 del 17 marzo 2020.

Potrai procedere alla richiesta se:

  • sei titolare di conto corrente con canalizzazione dello stipendio
  • il tuo datore di lavoro ha presentato domanda all’INPS di cassa integrazione
  • il tuo datore di lavoro non ti ha erogato direttamente l’anticipazione

Come  presentare  richiesta di anticipazione

  • Modulo per le richieste di anticipazione del trattamento di integrazione salariale ordinario exCovid-19 (allegati A1A2A3)

oppure

  • Modulo per le richieste di anticipazione del trattamento di integrazione salariale in deroga exCovid-19 (allegati B1B2B3)

La documentazione deve pervenire presso l’ istituto bancario, anche inviando una email e compilando  per via telematica, la documentazione richiesta firmarla e allegare:

  • Copia documento d’identità
  • Copia codice fiscale
  • Copia del permesso di soggiorno, in caso di lavoratore straniero
  • Dichiarazione dell’azienda di aver inoltrato la domanda di cassa integrazione per l’emergenza Covid-19 all’INPS con richiesta di pagamento diretto secondo la normativa vigente.

In caso di conto corrente cointestato, la documentazione di  richiesta (allegati A1 e A2 o B1 e B2, oltre il documento di identità) e quella contrattuale dovrà essere restituita firmata anche dai cointestatari.

L’anticipazione  verrà messa a disposizione direttamente sul tuo conto corrente di canalizzazione dello stipendio tramite un’apertura di credito in conto corrente, per un importo forfettario complessivo pari massimo a 1.400 euro, parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore (ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore), da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale, e per una durata massima di sette mesi.

L’apertura di credito prevede un tasso annuo nominale e spese pari a zero (TAN 0%;TAEG 0%).

Allegati: