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A seguito delle numerose richieste pervenute alla UIL Scuola da parte di lavoratori del settore, abbiamo approfondito il contenuto del precetto normativo contenuto al comma 18 dell’articolo 5 della Legge di stabilità regionale 2020/2022 del 12 maggio 2020,n.9 e del successivo comunicato del 28/01/2021 prot. 2816 del Servizio VI (Accreditamento e Albo Regionale dei Formatori) del Dipartimento Formazione Professionale ed in particolare che cosa si intende per condizione di “non occupazione”.

Ci vengono in aiuto  l’art. 19, comma 7 del decreto legislativo n.150/2015  e la circolare n. 1/2019 di ANPAL che recepisce le novità introdotte dall’art. 4 comma 15 quater del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 (convertito con modificazioni dalla l. 28 marzo 2019, n. 26).

Ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs 150/2015 lo status di disoccupato è sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a 6 mesi (piu esattamente fino a 180 giorni).

Il Ministero del Lavoro attraverso la Circolare 34 del 2015 ricorda inoltre, richiamando gli artt. 9 e 10 del D.Lgs 22/2015, che la condizione di “non occupazione” è riferita a chi non svolge attività lavorativa, in forma subordinata, parasubordinata o autonoma. Ma è riferibile anche coloro che, pur svolgendo un’attività lavorativa, ne ricavino un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale (art. 133 del testo unico imposte si redditi di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917):

  • per il lavoro subordinato o parasubordinato 8.145 euro;
  • per il lavoro autonomo (anche autonomo occasionale) 4.800 euro.

Queste condizioni sono quindi compatibili con lo stato occupazionale di disoccupato e consentono di mantenerlo.

Tuttavia la mancata conferma periodica della dichiarazione di immediata disponibilità, secondo le modalità stabilite dai servizi competenti, o il mancato rispetto degli impegni assunti con il Centro per l’Impiego, comportano la perdita dello stato di disoccupazione.

Per quanto sopra esposto il lavoratore che pur svolgeva una attività lavorativa alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 9 del 12/05/2020 (pubblicata nella GURS n. 28 DEL 14 MAGGIO 2020) ma che versa nella condizione di “non occupato” cosi come previsto dalla circolare ministeriale n. 34 è da ritenersi tra i destinatari  del comunicato del 28/01/2021.

Nei prossimi giorni, avremo modo di definire con l’Assessorato destinatario di una richiesta d’incontro di FLC CGIL CISL Scuola e UIL Scuola di altri importanti aspetti collegati come ad esempio  il diritto di tutti gli iscritti all’Albo (vedi legge 23/2019)  partecipare ad interventi di aggiornamento e riqualificazione a prescindere dal beneficio dell’indennità di frequenza e dallo stato occupazionale.

Ritorneremo sull’argomento non appena a conoscenza di ulteriori sviluppi.

vedi note allegate